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DALL'A-MIANTO... ALLA Z-ANZARA...


AMIANTO

amianto

Cos’è

Con il termine amianto, o asbesto, si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti. In natura esistono diversi tipi di amianto, i più diffusi e utilizzati sono: crisotilo (quello più usato), amosite e crocidolite. La sua elevata fibrosità fa dell’amianto un materiale: resistente al calore e al fuoco; resistente all’azione degli acidi e alla trazione; molto flessibile; filabile; dotato di proprietà fonoassorbenti e termo-isolanti. Queste caratteristiche, insieme al basso costo di lavorazione, hanno favorito l’impiego di questo materiale in diversi campi (dall’edilizia all’industria ai trasporti) e in oltre 3000 prodotti diversi.

Dove si trova

Come in altri paesi, anche in Italia l’utilizzo dell’amianto è stato abolito a causa della sua pericolosità (L. 257/1992). In passato, tuttavia, è stato ampiamente utilizzato per la fabbricazione di prodotti isolanti termici e acustici, per la fabbricazione di tessuti ignifughi (incluse le tute dei vigili del fuoco), in leghe con altri materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Principalmente l’amianto è stato utilizzato nella produzione di materiali in cemento-amianto (comunemente detto “eternit”) sotto forma di coperture, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l’acqua, ecc. Altri prodotti fatti con amianto: pavimenti vinilici (tipo linoleum), freni e frizioni, pannelli per controsoffittature, guarnizioni, guanti da forno, cartoni isolanti, coibentazioni di tubazioni, ecc.

Quale rischio comporta

La pericolosità dell'amianto deriva dalla sua consistenza fibrosa e dalla sua composizione chimica. Le fibre infatti se disperse nell'aria ed inalate possono essere causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità dipende inoltre dalla estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. Il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente può verificarsi quando i materiali che lo contengono sono degradati e tendono a sbriciolarsi e produrre polvere per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana; ciò può verificarsi anche quando i materiali sono manipolati (rottura, taglio, smerigliatura ecc.) senza applicare determinate misure di sicurezza. Se l’amianto è compatto, infatti, non esistono particolari rischi per la salute (salvo che non venga danneggiato o sbriciolato): le fibre sono fortemente legate in una matrice stabile e solida e quindi difficilmente si liberano. L’amianto può essere causa di fibrosi polmonare, malattia che veniva osservata solo nei lavoratori esposti (asbestosi). La sua pericolosità è tuttavia legata soprattutto alla capacità di causare tumori nell’uomo. E’ stata dimostrata la responsabilità dell’amianto nella genesi di tumori quali il mesotelioma pleurico e peritoneale e di alcuni tumori del polmone.

Come si rileva

Le metodiche analitiche per rilevare la presenza di amianto, sono descritte nel D.M. del 6 settembre 1994. Nel caso di materiali possibili contenenti amianto, si utilizza la diffrattometria a raggi x o la spettroscopia IR. Con queste metodiche è possibile determinare sia il tipo di amianto eventualmente presente che misurarne la quantità. La concentrazione di fibre di amianto in aria si misura mediante tecniche di microscopia ottica o elettronica: dopo aver raccolto una certa quantità di aria su di un filtro, si contano al microscopio le eventuali fibre presenti.

Cosa dice la legge

La legge 257/1992 ha determinato la completa dismissione dell’amianto e infatti dal 1994 non vengono più prodotti e commercializzati materiali contenenti amianto. Inoltre, poiché questi materiali utilizzati per decenni nei campi dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti sono ancora molto diffusi negli ambienti di vita e lavoro, la stessa normativa prevede che le Regioni adottino un piano di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica per difendere la popolazione dai pericoli derivanti dall’amianto. La Regione Veneto ha approvato alla fine del 1996 il proprio Piano Regionale Amianto che individua gli enti competenti per il controllo e le azioni prioritarie in materia di tutela dal rischio amianto. Nel caso di bonifica di materiali con amianto, questa va effettuata da ditte autorizzate e specializzate per garantire che le procedure siano eseguite secondo quanto stabilito dalla norma: in sicurezza per le persone e l’ambiente. Ogni intervento di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa appaltata per i lavori. Il piano deve essere presentato allo Spisal dell’ULSS di competenza per la verifica e l’approvazione

Chi controlla

Gli Enti competenti per il controllo relativo alla protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente sono:
- l’ARPAV con il Centro Regionale Amianto del Dipartimento Provinciale di Verona e i Servizi Territoriali di tutti i Dipartimenti Provinciali, per la tutela degli ambienti di vita;
- le Aziende Sanitarie Locali tramite gli SPISAL (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la tutela degli ambienti lavorativi, comprese le bonifiche.

Prevenzione

La conoscenza dei rischi legati all’amianto da parte dei lavoratori e dei cittadini è fondamentale in quanto molti dei materiali che li contengono sono ancora diffusi (canne fumarie, coperture di tetti, pannelli isolanti ecc.) e gli interventi, anche per piccole manutenzioni in ambito domestico, se non eseguiti correttamente, possono causare la dispersione delle fibre nocive nell’ambiente. E’ necessario pertanto far verificare i manufatti in cui si sospetta la presenza di amianto, controllarne lo stato di conservazione e procedere agli eventuali interventi per la rimozione o messa in sicurezza (per evitare la dispersione delle fibre a seguito del loro naturale deterioramento), rivolgendosi a personale in possesso delle specifiche autorizzazioni, anche al fine di evitare lo smaltimento dei residui con modalità non previste dalla normativa.

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Ultimo aggiornamento: 31/07/2005Ultimo aggiornamento: 31/07/2005   StampaStampa   torna suTorna su 


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