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RISCHIO INDUSTRIALE

Cos'è
Il rischio industriale è legato alle attività degli stabilimenti produttivi che producono, utilizzano o immagazzinano sostanze pericolose. Il deposito di queste sostanze può avvenire non solo presso gli stessi stabilimenti (nei serbatoi, condotte, apparecchiature, ecc.) ma anche in altri luoghi come le banchine, i magazzini portuali e i depositi ferroviari. La sostanze pericolose comprendono: sostanze tossiche che provocano effetti avversi sull'organismo umano quando sono inalate, ingerite o assorbite per via cutanea; sostanze infiammabili, esplosive e comburenti e sostanze pericolose per l’ambiente in quanto in grado danneggiare gli ecosistemi naturali e compromettere la sopravvivenza della flora e della fauna. Gli impianti produttivi che utilizzano queste sostanze sono definiti dalla normativa “impianti a rischio rilevante” e sono sottoposti a particolari disposizioni.
Dove si trova
L’Italia è un paese molto industrializzato per cui imprese a “rischio rilevante“ sono presenti in tutte le regioni. Esistono inoltre “poli
industriali” in cui il numero delle industrie a potenziale rischio di incidente è particolarmente rilevante (es. Porto Marghera, Mantova, Gela,
ecc.). In Italia l’APAT (all’epoca ANPA) ha avviato con ARPAV la realizzazione di una banca dati informatizzata a livello nazionale per il
censimento georeferenziato delle industrie a rischio, sfruttando l'esperienza dell'Agenzia veneta nell'ambito del polo industriale di Porto
Marghera.
Il progetto prevede, tra l’altro, la specificazione per ogni azienda a rischio dei cicli produttivi, la tipologia e il quantitativo delle sostanze
pericolose utilizzate, il censimento della popolazione e dei siti vulnerabili nell'area interessata dai possibili incidenti.
La banca dati rappresenta pertanto uno strumento di conoscenza sia per le Amministrazioni Pubbliche che per i cittadini ed è un
indispensabile supporto alla Protezione Civile per la pianificazione delle emergenze in caso di incidente.
Quale rischio comporta
Il rischio industriale può determinare incendi, esplosioni, emissione di gas e vapori con ricadute anche a grandi distanze. Questi eventi
possono essere pericolosi per l’uomo e per l’ambiente, sia per i lavoratori addetti all’impianto e alle operazioni di soccorso, sia per la
popolazione che abita nelle zone circostanti lo stabilimento produttivo.
Gli incendi, in particolare, oltre alla produzione di calore, determinano la dispersione nell’atmosfera di prodotti di combustione e polveri che possono essere tossiche e corrosive (es. diossine); le esplosioni oltre ad avere una potenzialità distruttiva dovuta allo spostamento d’aria e al lancio di frammenti possono comportare la rottura di serbatoi ed impianti con il conseguente rilascio di sostanze pericolose che possono contaminare l’aria, l’acqua e il suolo con rischi per la salute dell’uomo e danni agli ecosistemi, alla flora e alla fauna.
I grandi incidenti di Seveso (Italia 1976) e di Bhopal (India 1984) e i disastri nucleari di Three Mile Island (USA 1979) e di Chernobyl (URSS 1986) sono purtroppo una testimonianza degli effetti per la popolazione e l’ambiente di attività produttive a rischio condotte senza adeguati criteri di sicurezza.
Come si rileva
La valutazione del rischio di incidente rilevante viene effettuata dalle Autorità di controllo attraverso la valutazione delle informazioni fornite al riguardo dai gestori in un apposito “Rapporto di Sicurezza”, contenente informazioni sulle sostanze e sui processi, sugli impianti e sulle possibili situazioni di incidente e sulle misure adottate per prevenire e mitigare i rischi di incidente.
Cosa dice la legge
La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come Direttiva Seveso
(dall'incidente verificatosi all'ICMESA di Seveso nel 1976).
In base alla normativa i gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali
da poter dar luogo a incidenti rilevanti, sono tenuti ad adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti. In Italia la
Direttiva Seveso è stata recepita con il DPR 175 del 1988 che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che
utilizzano determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze). Il gestore dell'impianto deve in ogni
caso predisporre per le autorità competenti un'analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (Rapporto di
sicurezza).
Il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato dal recepimento della direttiva comunitaria 96/82/CE
(denominata Seveso II) avvenuto con D.Lgs 334/99. Con la legge 137/97 è stato inoltre introdotto per i fabbricanti l'obbligo di compilare
delle schede di informazione per il pubblico sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e
per i sindaci il dovere di renderle note alla popolazione.
L’informazione sul rischio, secondo la normativa, deve essere "tempestiva, resa comprensibile, aggiornata e diffusa" in modo da assolvere
in modo efficace l'obbligo di legge e facilitare le scelte operative.
Un maggiore coinvolgimento della popolazione è inoltre previsto nei processi decisionali riferiti alla costruzione di nuovi stabilimenti, a
modifiche sostanziali degli stabilimenti esistenti e alla creazione di insediamenti e infrastrutture attorno agli stessi.
Chi controlla
I controlli sono effettuati, in relazione alle specifiche competenze, dalle Agenzie ambientali, nazionale, regionali e della province autonome di Trento e Bolzano, dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nell'ambito delle proprie competenze, l’ARPAV attraverso i propri Dipartimenti Provinciali e il Servizio Rischio Industriali e Bonifiche svolge attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione di incidenti rilevanti connesse a determinate attività industriali.
Prevenzione
Un importante strumento finalizzato alla prevenzione del rischio industriale è il censimento delle attività industriali a rischio e la diffusione
delle informazioni relative agli incidenti rilevanti avvenuti al loro interno. Su questo aspetto, la Direttiva Seveso II prevede l'istituzione,
presso la Comunità Europea, di un registro informatizzato contenente informazioni sui principali incidenti.
Per la prevenzione del rischio industriale è fondamentale inoltre che la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti siano
rigorosamente attuati nel rispetto degli standards di sicurezza fissati dalle normative e il personale addetto adeguatamente informato dei
rischi presenti e addestrato per lo svolgimento delle specifiche mansioni in condizioni di massima sicurezza. Oltre agli interventi tecnici e
all’adozione di tutte le misure di sicurezza negli impianti, è fondamentale la comunicazione del rischio alla popolazione che vive nelle aree
limitrofe: questo aspetto rappresenta infatti uno dei fattori strategici per contenere gli effetti di un incidente industriale.


