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DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza Corte Costituzionale n.232/2009

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata. Tale norma infatti, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione del programma nazionale di intervento senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni, viola i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 (che impone il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal d.lgs. n. 112 del 1998) e quindi l'art. 76 Cost., perché il predetto d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 86, comma 3, e 89, commi 1, lettera h), e 5, prevedeva varie modalità di coinvolgimento delle Regioni. Il programma nazionale di intervento è un atto che, per l¿ampiezza del proprio contenuto, è sicuramente suscettibile di produrre significativi effetti indiretti anche nella materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente. Il principio di leale collaborazione istituzionale richiede, pertanto, il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere, come era già previsto dall'art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.

Data:23-07-2009
Autorità Giurisdizionale:  Corte Costituzionale
Tema: Ambiente e Salute
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