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DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza N° 1814 - Rumore

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 20 maggio 2008 n. 1814 - Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - Franto s.r.l. (Avv.ti Latorraca, Lavatelli, Bozzoli e Chiesa) c. Comune di Faloppio (n.c.) - (accoglie).

1. Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Adozione da parte del Vice Sindaco - Legittimità - Ragioni.

2. Ambiente - Inquinamento acustico - Delibera della G.M. che ordina ad una società di trasformazione di sassi e roccia in sabbia e frantumati di iniziare l'attività non prima delle 7,30 - Senza attendere gli accertamenti richiesti all'ARPA circa l'inquinamento acustico e senza dare avviso di inizio del procedimento alla società interessata - Illegittimità.

1. E' legittima un'ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D. Lgs. n. 267 del 2000, con la quale, al fine di tutelare la pubblica incolumità dall'inquinamento acustico, si ordina ad una ditta di non dare inizio alla propria attività prima di un determinato orario (nella specie, prima delle 7,30) nel caso in cui sia stata adottata e sottoscritta dal Vice Sindaco e non già dal Sindaco; infatti, la figura del Vice Sindaco, prevista espressamente dalla legge (art. 46, comma 2, D.Lgs. 267 del 2000), è destinata, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest'ultimo e, con riguardo poi alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, è espressamente previsto (art. 54, comma 5, D.Lgs. 267 del 2000), che chi sostituisce il Sindaco possa esercitarne le relative funzioni (1).

2. E' illegittima una delibera della Giunta municipale che, richiamando genericamente le lamentele di alcuni cittadini circa un "presunto inquinamento acustico" da parte di una società di trasformazione di sassi e roccia in sabbia e frantumati per costruzioni stradali e dando atto che era stato chiesto all'A.R.P.A. un accertamento tecnico per la valutazione dell'inquinamento acustico, ha disposto - senza attendere gli accertamenti dell'A.R.P.A. richiesti e senza dare avviso di inizio del procedimento alla società interessata - che la società stessa inizi la propria attività non prima delle ore 7.30; in tal caso, infatti, è evidente il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e la perplessità dell'azione amministrativa del Comune, essendo stato emesso un provvedimento di carattere definitivo, che appare incompatibile con un semplice avvio di istruttoria e che presupporrebbe invece un compiuto accertamento del denunciato inquinamento acustico.

Data:20-05-2008
Autorità Giurisdizionale:  T.A.R.
Tema: Altro
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