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DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza N° 295 - V.I.A.

V.I.A. - Impianti industriali per la produzione di energia eolica - Assoggettamento a V.I.A. - Principio di obbligatorietà delle conferenza di servizi - Soprintendenza - Determinazioni - Espressione in sede di conferenza di servizi. I progetti d¿impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999 (nell'ambito della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 3 maggio 2001, n. 6). In tale contesto normativo In, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi, di cui al richiamato art. 14, c. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 8 della L. 15/2005, comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate. Sicchè tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d'impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295
Data:11-04-2008
Autorità Giurisdizionale:  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Tema: VIA - VAS - IPPC
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