DETTAGLI GIURISPRUDENZA
Sentenza C-188/07 - Rifiuti
RIFIUTI - Olio accidentalmente sversato - Inquinamento del terreno e delle acque sotterranee - Principio «chi inquina paga» - Operazioni di recupero o smaltimento - Art. 1, lett. a) Dir. n.75/442. In materia di gestione dei rifiuti, gli idrocarburi che siano stati accidentalmente sversati e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee non costituiscono un prodotto riutilizzabile senza previa trasformazione. La direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento - che essa pone a carico di ogni «detentore di rifiuti», indipendentemente da chi sia il produttore o il possessore degli stessi - dall'assunzione dell'onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla, in conformità del principio «chi inquina paga», ai soggetti che sono all'origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti o anche fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti (sentenza Van de Walle). (Total) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07
RIFIUTI - Qualifica di rifiuto - Elenchi - Valore indicativo - All. II, Dir. 75/442. Nonostante l'allegato II della direttiva 75/442 propone elenchi di sostanze e di oggetti qualificabili come rifiuti, tali elenchi, tuttavia, hanno soltanto un valore indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v. sentenza 7/09/2004, causa C‑1/03, Van de Walle). (Total) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07
RIFIUTI - Prodotti e sottoprodotti - Utilizzo in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari - Nozione di rifiuto - Direttiva 75/442. Un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari (v. sentenza Palin Granit, nonché ordinanza 15/01/2004, causa C‑235/02, Saetti e Freudiani). Pertanto, non è assolutamente giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva 75/442 beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto al fine di limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nell'ambito del processo di produzione. (Total) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07
Data:24-06-2008
Autorità Giurisdizionale: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Tema: Rifiuti e Bonifiche
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