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DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza n.1870- Energia

INQUINAMENTO - SICUREZZA - Impianti in cui siano presenti sostanze pericolose - D.Lgs.n. 334/99 - Piano di emergenza esterno - Condizione per l'avvio dell'attività - Costruzione degli impianti - Nulla osta di fattibilità - Sufficienza. Condizione per la costruzione degli impianti in cui siano presenti sostanze pericolose è, ai sensi del d.lgs. n. 334/99, il solo rilascio del nulla osta di fattibilità; la pianificazione di emergenza accede al rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce invece condizione per l'avvio dell'attività, come chiaramente si evince dal citato art. 9 co. 2, nonché dal successivo art. 21 co. 3 ult. parte, e dall'art. 20 co. 1 dello stesso decreto, che, in relazione alla predisposizione del piano di emergenza esterno, presuppone come già avvenuta quella del piano di emergenza interno, avendo ancora una volta come punto di riferimento l'inizio dell'attività, e non della costruzione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e
Data:30-07-2008
Autorità Giurisdizionale:  T.A.R.
Tema: Energia
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