DETTAGLI GIURISPRUDENZA
Sentenza n.38411-Rifiuti
AGRICOLTURA - RIFIUTI - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento - C.d. fertirrigazione - Norma derogatoria - Ambito di applicazione - Lett. n) art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4. In tema di fertirrigazione, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti gli effluenti se impiegati nell¿effettiva utilizzazione agronomica, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interramento; attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno (per riprendere le modalità di applicazione al terreno indicate nella lett. n) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999 poi D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs. 8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4). Inoltre, l¿utilizzazione agronomica contemplata nella norma derogatoria può riguardare sia acque reflue liquide o semiliquide, comunque convogliabili tramite condotta, sia materiali palabili e comunque non convogliabili, come sono gli effluenti di allevamento costituiti da una miscela di lettiera e di deiezioni animali. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova).
Data:09-10-2008
Autorità Giurisdizionale: Corte di Cassazione Penale
Tema: Rifiuti e Bonifiche
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