HOME PAGE ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Normativa ambientale
Links |  Contatti
 
LEGGI E NORME ultimi 30 giorni Comunitaria Nazionale Regionale Ricerca Ultima Giurisprudenza Ricerca Ultima Giurisprudenza

DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza n.122-Informazione Ambientale

AMBIENTE - Informazione ambientale - D.Lgs. n. 195/2005 - Nozione - Esecuzione di un'opera pubblica - Atti e documenti riguardanti il procedimento di gara - Elaborati progettuali. Il d.lgs. n. 195/2005, nel dare attuazione alla direttiva n. 2003/4/CE, ha inteso garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Ai sensi degli artt. 2 e 3 l'informazione ambientale riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso (TAR Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450). Non ogni dato inerente l'ecosistema, peraltro, può costituire oggetto dell'istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali (in questi termini, TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 gennaio 2006 n. 265). Discende da quanto sopra che esulano dall'informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all'esecuzione di un'opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non attengono propriamente alla materia ambientale, nel senso sopra delineato (TAR Abruzzo, Pescara, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450, cit.). Per ragioni analoghe deve considerarsi non attinente all'oggetto dell'informazione ambientale la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale. Sono invece compresi nel concetto di informazione ambientale gli elaborati progettuali e le relative delibere di approvazione. Gli elaborati progettuali, infatti, delineando le caratteristiche dell'opera da eseguire, concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela dell'ambiente, consentendo di prendere contezza dell'impatto che l'opera stessa è destinata a sortire sull'ecosistema. Pres. Mastrocola, Est. Iannini - W.W.F. Onlus (avv. Spinelli) c. Comune di Scalea (avv. Longo) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 6 febbraio 2009, n. 122

Data:06-02-2009
Autorità Giurisdizionale:  T.A.R.
Tema: Comunicazione Ambientale
Link:














 
A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
StampaStampa   torna suTorna su 


Copyright © ARPA Veneto - Tutti i diritti riservati - P.IVA 03382700288 - Note legali -  Privacy

  Valid HTML 4.01! Valid CSS!