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DETTAGLI GIURISPRUDENZA

Sentenza n. 1186-inquinamento acustico

INQUINAMENTO ACUSTICO - Abbattimento delle emissioni - Procedimento - Urgenza - Effetto sorpresa - Deroga agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. "effetto sorpresa" indispensabile per l'efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l'intero procedimento amministrativo diretto all'abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9, c. 1 L. n. 447/95 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Presupposti - Accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - Tutela della salute. L¿art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica; la stessa deve invece essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico. Conseguentemente, l'utilizzo di detto particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente deve ritenersi (normalmente) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti A.R.P.A. rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall'art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 Maggio 2009, n.1186

Data:21-05-2009
Autorità Giurisdizionale:  T.A.R.
Tema: Rumore
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